SEPARAZIONI E DIVORZI CON L’ASSISTENZA DELL’AVVOCATO
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26/05/2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno in caso di separazione giudiziale.
La procedura prevede:
– in assenza di figli;
– in assenza di figli minori;
– in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
– in presenza di figli minori;
– di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
– di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l’accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M.
L’accordo da inoltrare al Comune di Fabbrico potrà essere inviato dall’avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: fabbrico@cert.provincia.re.it