Regime patrimoniale dei coniugi - Comune di Fabbrico

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Regime patrimoniale dei coniugi

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
I coniugi possono però scegliere il regime della separazione dei beni: al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto) successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata da un notaio.

Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale:

  • la comunione legale è il regime patrimoniale dei beni, introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso. Comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell’art. 179 del Codice Civile;
  • la separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantenga il godimento e l’amministrazione esclusiva.

 

Nota bene: per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un’apposita convenzione. La convenzione verrà poi trasmessa dal notaio all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, ai fini dell’annotazione sull’atto di matrimonio.

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