Lotta alle zanzare

Provvedimenti urgenti per la prevenzione e il controllo dell'infezione da West Nile virus nei luoghi di aggregazione delle persone particolarmente a rischio

Lotta alle zanzare
Lotta alle zanzare

Descrizione

Si pubblica in allegato il testo integrale della Ordinanza n. 17 del 12/08/2024 avente ad oggetto:
Provvedimenti urgenti per la lotta contro la zanzara comune (culex pipiens) per la prevenzione e il controllo dell'infezione da West Nile Virus mediante trattamenti adulticidi nei luoghi di aggregazione delle persone particolarmente a rischio.
 
Data l'importanza e l'urgenza del provvedimento si riporta integralmente qui di seguito la parte dispositiva della stessa
ORDINA
a tutti i soggetti gestori di ospedali, case di cura, Hospice, CRA, RSA, case di riposo, comunità alloggio, case famiglia, centri sociali e altri luoghi di aggregazione di persone anziane con presenza di spazi verdi fruibili dagli utenti anche nelle ore serali, è fatto obbligo di:
  • effettuare interventi adulticidi contro le zanzare con cadenza settimanale fino al 30 settembre 2024, utilizzando prodotti a basso impatto ambientale secondo le modalità indicate nelle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al link: https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici
  • affidare l’esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore
  • affiggere nell’area interessata con almeno 24 ore di anticipo cartelli informativi che riportino la data e l’ora del trattamento e consentirne il riutilizzo non prima che siano trascorse 24 ore dall’esecuzione dell’intervento
AVVERTE
- che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge (con facoltà di eseguire gli interventi necessari in danno del soggetto inadempiente) e con applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, fatte salve le specifiche sanzioni previste per legge e/o per Regolamenti;
 
DISPONE 
- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l’AUSL di Reggio Emilia nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione attestante l’effettuazione dei trattamenti adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede in cui sono stati eseguiti i trattamenti a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l’efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 30 settembre 2024, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all’andamento delle condizioni meteo-climatiche.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Data: 15 Agosto 2023

Tipo di notizia

Avviso

Ultimo aggiornamento: 22 Agosto 2024, 15:58