Commercio in sede fissa

Esercizio di vicinato (negozio) alimentare, non alimentare o misto

Si considera per esercizio di vicinato il negozio la cui superficie di vendita non è superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).

Ridurre e/o ampliare la superficie di un esercizio di vicinato
E’ sempre possibile ridurre o ampliare la superficie di vendita di un esercizio di vicinato entro i seguenti limiti:
– mq. 150 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
– mq. 250 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La SCIA ha validità illimitata.
Costituisce titolo valido, che deve essere tenuta presso il locale commerciale, per intraprendere l’attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata. Una SCIA incompleta o errata e improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico. Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Condizioni necessarie per poter aprire un negozio di vicinato sono le seguenti:

1) il locale di vendita deve rispettare la normativa vigente, compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d’uso commerciale) e igienico-sanitaria (ad es., se si vendono prodotti alimentari i locali dovranno avere l’idoneità igienico-sanitaria ed andrà inoltrata all’ASL, per il tramite dello Sportello Unico, idonea SCIA);

2) il titolare di un’impresa individuale (o il legale rappresentante o preposto di una società) deve essere in possesso di specifici requisiti morali e professionali;

3) i Comuni possono sempre prevedere nei loro atti programmatori/regolamenti, ulteriori specifici requisiti per l’apertura dell’esercizio (ad es.: previsione di una determinata superficie minima di parcheggio).

Requisiti morali

Ai sensi dell’art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno” ed il D.Lsg 147/2012 e s.m.i., i soggetti privi dei requisiti morali non possono esercitare l’attività di vendita.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011.
In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare.

Inoltre non devono sussistere, nei confronti dei soggetti interessati, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”.

Nel caso di societa la dichiarazione per l’accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di societa da:

  • societa in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono societa personali o societa di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
  • societa in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono societa personali o societa di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
  • societa di capitali di ogni tipo, anche consortili, le societa cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attivita esterna (articolo 2612 codice civile):
    il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione;
    • il socio di maggioranza in caso di societa di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
    • tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonche i componenti dell’organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilita amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
    • ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
    • ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le societa consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  • associazioni, anche prive di personalita giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonche i componenti dell’organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilita amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
  • societa estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
  • societa costituite all’estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa;
  • G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le societa consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell’art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno”, l’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attivita di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (o di un’attivita di somministrazione di alimenti e bevande) e consentito a chi e in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attivita d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualita di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a di indirizzo professionale, almeno triennale, purche nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettera a), b) e c) dell’art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.
L’iscrizione al R.E.C. è valida solo se in possesso di un’attestazione esplicita ottenuta a seguito di un corso specializzante oppure è implicita se negli ultimi 5 anni è stata svolta l’attività commerciale alimentare per almenio 2 anni (anche non consecutivi).

Sia per le imprese individuali che in caso di societa, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attivita commerciale.

Come presentare una pratica

Per presentare una prartica di avvio, cessazione, trasferimento, ampliamento e altre tipologie di comunicazione sull’attività di commercio, è necessario accedere al portale Regionale dedicato “ACCESSO UNITARIO”, firmando digitalmente la SCIA.

Se non si possiedono le credenziali e la firma digitale, sarà necessario rivolgersi alla propria associazione di categoria oppure al proprio commercialista, che agirà per procura.

LINK AL PORTALE REGIONALE: accessounitario.lepida.it

Altre tipologie di attività

Lo Sportello Unico delle attività Produttive, con sede a Correggio, ha competenza in materia di commercio in relazione a queste attività commerciali:

COMMERCIO ALL’INGROSSO

AUTORIPARATORI/MECCATRONICA/GOMMISTI

FACCHINAGGIO/ATTIVITA’ DI PULIZIE

NOTIFICHE SANITARIE

PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO AUSL

ATTIVITA’ DI ALLEVAMENTO/STALLE DI SOSTA PER ASSEGNAZIONE CODICI STALLA

NOTIFICHE DI DETENZIONE DA PARTE DI PRIVATI DI ANIMALI DA AFFEZIONE DIVERSI DA CANE E GATTO, NON DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

Per l’avvio o la modifica di queste tipologie, sarà quindio necessario rivolgersi al SUAP dell’Unione, con sede a Correggio, corso Mazzini 35:

Responsabile: Paolo Fontanesi
Referente: Roberta Davolio
Telefono: 0522/630702
e-mailsuap@comune.correggio.re.it
Posta Elettronica Certificata servizio SUAP: suap.correggio@cert.provincia.re.it

Ricevimento al Pubblico
Mercoledì mattina: 9.00-12.30
I restanti giorni su appuntamento

LINK AL SUAP UNIONE PIANURA REGGIANA