Con l’emanazione del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 sono state introdotte importanti novità per quel che riguarda l’obbligo di presentazione della denuncia di cessione di fabbricato. Mentre prima, chiunque cedeva la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, aveva l’obbligo di presentare la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, ora, in seguito alle nuove disposizioni, questo obbligo viene assolto quando l’immobile (adibito a qualsiasi uso) viene ceduto con contratto di compravendita. Per quanto riguarda la Locazione, invece, l’obbligo viene assolto soltanto nel caso in cui si ceda un immobile ad uso abitativo e il contratto di locazione venga registrato.
Categoria del servizio
A chi è rivolto
Occorre continuare a presentare la comunicazione di cessione di fabbricato in presenza di locazioni di immobili adibiti ad attività d’impresa, di arti e professioni.
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Come fare
Occorre compilare e presentare l'apposito modulo.
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Cosa serve
Apposito modulo.
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Cosa si ottiene
Cessione di fabbricato
Cessione di fabbricato
Tempi e scadenze
2022 04 gen
Apertura iscrizioni
2022 04 feb
Termine presentazione domande
2022 02 mar
Pubblicazione graduatorie
2022 02 apr
Perfezionamento domande
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Canale fisico
Condizioni di servizio
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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2024, 10:15