Autocertificazione – Dichiarazioni Sostitutive

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L’autocertificazione è un istituto giuridico attraverso il quale il cittadino dichiara autonomamente stati, fatti e qualità personali documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione.

Descrizione

L’autocertificazione, come spesso viene definita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, è un istituto giuridico attraverso il quale il cittadino dichiara autonomamente, sotto la propria personale responsabilità, stati, fatti e qualità personali documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione. L’autocertificazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e si utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi (art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
 
Con il D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020 è stato introdotto l'obbligo da parte anche dei privati di accettare l'autocertificazione. I privati potranno poi procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, previo consenso dei dichiaranti.
 
QUANDO L’AUTOCERTIFICAZIONE NON E’ AMMESSA?
Non possono essere sostituiti dall’autocertificazione: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità all’Unione Europea, marchi, brevetti.

A chi è rivolto

Rivolto a tutti i cittadini maggiorenni, italiani o stranieri, i cui documenti autocertificati siano conservati presso la Pubblica Amministrazione italiana o di uno stato appartenente all’U.E. Poiché l’autocertificazione non esime dalla possibilità di verifica, se uno straniero autocertifica uno stato verificabile in Italia, non ci sono problemi ad accettarla. Se invece i documenti a supporto si trovano solamente all’estero, lo straniero dovrà produrre un certificato del proprio Stato, tradotto e apostillato o autenticato, a seconda delle convenzioni in essere con il Paese che lo emette.

Rivolto a tutti i cittadini maggiorenni, italiani o stranieri, i cui documenti autocertificati siano conservati presso la Pubblica Amministrazione italiana o di uno stato appartenente all’U.E. Poiché l’autocertificazione non esime dalla possibilità di verifica, se uno straniero autocertifica uno stato verificabile in Italia, non ci sono problemi ad accettarla. Se invece i documenti a supporto si trovano solamente all’estero, lo straniero dovrà produrre un certificato del proprio Stato, tradotto e apostillato o autenticato, a seconda delle convenzioni in essere con il Paese che lo emette.

Come fare

Le Amministrazioni predispongono appositi modelli per l’autocertificazione; qualora non fosse possibile reperire i moduli, è sempre possibile scrivere le autocertificazioni su carta semplice. L’autocertificazione sottoscritta dal dichiarante può essere inviata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità.

Le Amministrazioni predispongono appositi modelli per l’autocertificazione; qualora non fosse possibile reperire i moduli, è sempre possibile scrivere le autocertificazioni su carta semplice. L’autocertificazione sottoscritta dal dichiarante può essere inviata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità.

Cosa serve

Apposito modello o su carta semplice.

Apposito modello o su carta semplice.

Cosa si ottiene

Con l’autocertificazione si possono dichiarare i seguenti stati, qualità personali e fatti: data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento o di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel calendario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Con l’autocertificazione si possono dichiarare i seguenti stati, qualità personali e fatti:
  1. data e luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. cittadinanza;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. stato di famiglia;
  7. esistenza in vita;
  8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  9. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. appartenenza a ordini professionali;
  11. titolo di studio, esami sostenuti;
  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento o di qualificazione tecnica;
  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’anagrafe tributaria;
  16. stato di disoccupazione;
  17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. qualità di studente;
  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel calendario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  24. qualità di vivenza a carico;
  25. tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Tempi e scadenze

Non vi sono tempi o scadenze.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Validità documenti rilasciati

La validità è quella del documento o certificato che sostituisce.

Costi

L’autocertificazione non è soggetta ad alcun costo.

Ulteriori informazioni

Note
L'AUTOCERTIFICAZIONE RICHIESTA IN COMUNE
Non è ragionevole che il Comune rilasci, su richiesta degli interessati, dei moduli di autocertificazione già compilati, riportanti i dati del cittadino, che deve solo sottoscrivere, poiché si andrebbe decisamente contro lo spirito dell’intero apparato normativo sulla decertificazione.
 
LA VISURA ANAGRAFICA
E’ invece possibile richiedere una conferma scritta (VISURA) dei propri dati personali (art. 35, c. 5, del D.P.R. n. 223/1989 e artt. 12 e 15 del Regolamento UE 2016/679), contenuti negli archivi comunali; tale visura non ha valore certificativo nei confronti di terzi, sia pubblici ma anche privati, ma può essere utilizzata per la corretta compilazione dell’autocertificazione. Nella visura sono contenuti i dati relativi a: nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, carta di identità, stato civile, stato di famiglia, residenza. In considerazione delle caratteristiche della visura, questa può essere richiesta e rilasciata esclusivamente solo al diretto interessato maggiorenne, o relativamente ai figli minori.
 
I cittadini possono consultare i propri dati anagrafici e stampare direttamente online la propria autocertificazione attraverso l’area riservata del Portale www.anpr.interno.it, a cui si può accedere tramite il servizio “Accesso ai dati Anagrafici del Cittadino” con l’utilizzo della C.I.E. – Carta di Identità Elettronica, della CNS – Carta Nazionale dei Servizi o a mezzo SPID – Servizio Pubblico di Identità Digitale.
 
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO
Nell’istituto dell’autocertificazione si comprendono, in senso più ampio, anche le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (o atto notorio), con le quali il cittadino dichiara, sotto la propria responsabilità, la conoscenza diretta di stati, fatti e qualità personali, riferiti a se stesso o a terza persona, per le quali non si possa ricorrere all’autocertificazione o che non siano acquisibili da altre amministrazioni pubbliche.
La dichiarazione può essere usata, ad esempio, per attestare che la copia di un documento è conforme all’originale oppure per dichiarare di essere erede di una certa persona, ecc.
 
Non può, invece, essere utilizzata per dichiarazioni di volontà, conferimento di incarichi, intenzioni o propositi per il futuro: per questi atti è necessario rivolgersi a un notaio. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere scritta su carta semplice o su un modulo prestampato da uffici pubblici.  Le dichiarazioni rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono soggette all’autenticazione della firma ma: 
  • devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle;
  • possono essere presentate via fax, posta o e-mail allegando fotocopia di un documento di identità valido.
La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per la riscossione da parte di terzi di benefici economici va autenticata dall’Ente che riceve la documentazione oppure dall’Ufficiale Incaricato dal Sindaco. 
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata ai privati (banche, assicurazioni, ecc.) prevede l’autentica della firma, con conseguente pagamento dell’imposta di bollo ( € 16,00) nei casi in cui sia dovuta per legge. L’autentica della firma può essere richiesta in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza.
 
L’autentica della firma può essere richiesta -preferibilmente su appuntamento- all’Ufficio U.R.P:
tel. 0522 751917 – urp@comune.fabbrico.re.it 
 
QUALI SONO LE SANZIONI PER I CITTADINI CHE DICHIARINO IL FALSO?
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (dall’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e dall’art. 495 del C.P.). L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Ente
Comune di Fabbrico

Municipio

Sede del Comune di Fabbrico

Via Roma, 35/37, 42042 Fabbrico, RE, Italia

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Ufficio responsabile
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

L'URP favorisce e semplifica i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, affinché ogni cittadino possa esercitare il proprio diritto di conoscere, partecipare e fruire dei servizi offerti dalle Amministrazioni Pubbliche.

Comune di Fabbrico

Comune di Fabbrico

Fabbrico, RE, Italia

Lunedì dalle 10.00 alle 12.30
Martedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00
Giovedì dalle 10.00 alle 12.30
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

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Documenti collegati

Dichiarazione sostitutiva atto notorio copia conforme
Modulistica

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Dichiarazione sostitutiva atto notorio per privati
Modulistica

Dichiarazione sostitutiva atto notorio per privati

Dichiarazione sostitutiva atto notorio per pubblica amministrazione
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione famiglia e residenza
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dichiarazione sostitutiva successione con testamento
Modulistica

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dichiarazione sostitutiva successiva di atto notorio per successione
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Ultimo aggiornamento: 12 Febbraio 2024, 13:25